Procedure automatizzate ed intelligenza artificiale nella gestione degli appalti pubblici: cosa prevede il nuovo codice.

Procedure automatizzate ed intelligenza artificiale nella gestione degli appalti pubblici: cosa prevede il nuovo codice.
29 Novembre 2023: Procedure automatizzate ed intelligenza artificiale nella gestione degli appalti pubblici: cosa prevede il nuovo codice. 29 Novembre 2023

Il nuovo codice degli appalti, ponendosi l’ambizioso obiettivo di conseguire l’integrale digitalizzazione del ciclo vita degli appalti pubblici, disciplina, per la prima volta in termini generali, l’utilizzo di procedure automatizzate anche nelle gare più complesse, recependo quelli che sono stati gli approdi della giurisprudenza amministrativa interna ed eurounitaria che ha cercato di conciliare i principi fondamentali vigenti in tema di procedimento amministrativo con i nuovi strumenti offerti dalla tecnologia.
L’art. 19 del nuovo codice, rubricato “Principi e diritti digitali”, ha dettato, ai commi 1, 6 e 7, non solo i principi generali di neutralità tecnologica, protezione dei dati personali e sicurezza informatica, ma anche quelli di tracciabilità e trasparenza, accessibilità ai dati e alle informazioni, conoscibilità dei processi decisionali automatizzati, accessibilità delle piattaforme di e-procurement, e ove, possibile, l’utilizzo di procedure automatizzate nella valutazione delle offerte.
La regolamentazione di tali aspetti appare conforme alla logica del principio di “digitalizzazione by default”, già introdotto dall’art. 3 bis della l. 241/1990 (così come modificato dall’art. 12, comma 1, lett. b), d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla l, 11 settembre 2020, n. 120) che impone l’utilizzo di strumenti informatici e telematici non solo nei rapporti interni, ma anche tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.
Questo “dovere di digitalizzazione delle procedure”, fino all’adozione del nuovo codice, era restato se non inattuato, ma senza dubbio limitato alla disciplina specifica di alcuni istituti, come le aste elettroniche, previste dall’art. 56 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, o, in generale, era previsto solo per procedimenti vincolati o, comunque, a basso livello di discrezionalità.
L’art. 30 del nuovo codice degli appalti, al contrario, prevede e incentiva il principio della piena legittimità del ricorso all’automazione delle procedure di appalto, statuendo che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche”, con la finalità di migliorare l’efficienza delle amministrazioni, anche avvalendosi delle possibilità offerte dall’intelligenza artificiale e dai registri distribuiti.
Entra così, per la prima volta, nell’ambito del diritto dei contratti pubblici l’espressione “intelligenza artificiale”, e con essa, le nuove “sfide” dell’utilizzo da parte delle amministrazioni di algoritmi di apprendimento e delle tecnologie di blockchain.

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